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Garanzie: Arera interviene su tempi, costi e modalità


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Al via consultazione: esposizione distributori ridotta a 4 mesi, importi del 29%. Stretta su rating e fideiussione assicurativa. I temi regolarità pagamenti e adeguamento valori

Dopo aver proposto nel dco 412/2019 l’azzeramento dei tempi di risoluzione dei contratti, l’Arera mette ora in consultazione una serie di interventi sulle garanzie del trasporto elettrico.


Le misure prospettate dal dco 530/2019 sono volte sostanzialmente a ridurre i tempi di esposizione dei distributori e conseguentemente gli importi a carico dei venditori, a meglio definire le questioni relative alla regolarità dei pagamenti e all’adeguamento delle garanzie, nonché a operare una stretta su rating e fideiussione assicurative, che in base a un’indagine si sono rivelate meno affidabili delle altre forme di garanzia.


Partendo dal tema esposizione, l’Autorità intende eliminare la procedura di sollecito e ridurre i tempi di diffida da 7 a 1 giorno lavorativo. Congiuntamente con le misure sulla risoluzione contrattuale, l’Autorità stima così di ridurre di circa un terzo sia l’esposizione dell’impresa distributrice (da 6 a 4 mesi) che gli importi delle garanzie per i venditori (-29%).


Sul fronte regolarità dei pagamenti (funzionale al mantenimento delle garanzie reputazionali, quali rating e parent company guarantee), l’Arera specifica che dovranno essere verificati due requisiti: il termine ultimo di pagamento non deve superare 7 giorni lavorativi; la media dei giorni di ritardo (ponderata per le rispettive quantità) non può essere superiore a 4,5 giorni.


Venendo all’adeguamento periodico delle garanzie, il dco propone di rimodulare la “soglia di tolleranza”, prevedendo (anziché l’attuale unica soglia del 20%) tre soglie distinte in funzione del Gar (l’importo per accedere alla rete) per ogni singolo contratto di trasporto: 10% per gli utenti con Gar superiore a 10 mln €; 15% per Gar tra 1,5 e 10 mln €; conferma del 20% per Gar inferiore a 1,5 mln €.


Nel caso in cui si verifichi contestualmente un ritardo nei pagamenti e un Gar sottodimensionato (anche all’interno dei “limiti” della soglia), trascorso 1 giorno lavorativo il distributore dovrà diffidare il venditore ad adempiere entro 7 giorni lavorativi, risolvendo il contratto in caso di esito negativo.


Infine la stretta su rating e fideiussione assicurativa. L’Arera si muove anche a seguito di un’indagine effettuata tra 2016 e 2019 che ha evidenziato come l’escussione della fideiussione assicurativa sia andata a buon fine solo nella metà dei casi, mentre 29 contratti coperti da rating (in capo a 7 operatori) sono stati risolti, con 15 casi di insoluto totale.


Sul primo fronte l’orientamento è di disporre che l’impresa distributrice richieda la sostituzione della fideiussione assicurativa (da effettuarsi entro 15 giorni) a seguito di particolari eventi riguardanti l’istituto (se sono tali da comportare la possibile mancata liquidazione dei premi sottoscritti). Inoltre, tali forme di garanzia dovranno obbligatoriamente essere emesse da un istituto assicurativo italiano o accreditato a operare in Italia e che detenga al contempo uno specifico giudizio di rating creditizio.


Venendo proprio al rating, il dco prevede che in caso di un incremento rilevante (superiore al 10% su base mensile o 25% su base trimestrale) dei punti di prelievo serviti dal venditore, quest’ultimo debba fornire un’ulteriore garanzia in una delle forme “tradizionali” per i nuovi punti di prelievo, a eccezione dei rating pari o superiori ad “A”.

Il dco prevede che le nuove misure entrino in vigore decorsi 2 mesi dalla data della delibera. Il termine per le osservazioni è il 15 gennaio 2020.


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