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Energia reattiva: requisiti 2019, soglie e penali in bolletta


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Ogni anno l’ARERA definisce le nuove soglie e le tariffe per il prelievo di energia attiva, al fine di migliorare l’efficienza energetica nazionale

La Delibera 671/2018/R/eel del 18 Dicembre 2018 ha definito le tariffe 2019 e ha introdotto i requisiti per il prelievo di energia reattiva dalla rete, più stringenti rispetto al passato. Nel 2018, sono anche state introdotte nuove penali per il consumo di energia reattiva in eccesso, addebitate direttamente in bolletta. L’intento della misura è quello di promuovere la cultura del risparmio e di migliorare l’efficienza energetica in generale, così come imposto dalle normative emanate a livello comunitario, alle quali il nostro Paese deve progressivamente adeguarsi.

Nella tua ultima bolletta hai trovato un corrispettivo per l’energia reattiva ma non sai cos’è? Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo, le nuove soglie, le penali e i requisiti previsti dalla normativa in tema di energia reattiva.


Cos’è l’energia reattiva?

Per energia reattiva si intende quella quota di energia elettrica assorbita da alcune apparecchiature che, per funzionare, necessitano di un campo magnetico (es. motori elettrici, lampade a neon, TV, PC, ecc), senza che essa sia effettivamente utilizzata. L’energia in questione, quindi, viene assorbita e subito reimmessa nella rete, causando delle perdite e maggiori costi di trasporto. Dal momento che l’energia reattiva non può essere completamente eliminata, il legislatore interviene per limitarla e contenerla nei suoi valori minimi, addebitando delle penali in bolletta, i cui importi e soglie vengono fissati ogni anno dall’Autorità Garante. Perchè l’energia reattiva è importante? Il suo ruolo risulta significativo per utenti con potenze impegnate superiori di almeno 16,5 kW; se la quantità supera la soglia massima per il prelievo, si incorre in una penale.


Rifasamento degli impianti:

L’intervento legislativo per abbassare le soglie consentite di energia reattiva, mira proprio a ridurre la dispersione e le perdite in rete, migliorando la capacità trasporto della linea in generale. L’utente finale è tenuto a migliorare il cosfì (fattore potenza), ossia il rapporto tra tensione e corrente operando il rifasamento. Il rifasamento degli impianti è quella pratica volta a porre rimedio allo sfasamento dovuto a un carico reattivo nella linea, aumentando o migliorando il fattore potenza o cosfì, al fine di ridurre il valore della corrente in circolo nell’impianto. A cosa serve il rifasamento? A contenere le perdite di energia e a ridurre l’assorbimento di potenza reattiva, in misura direttamente proporzionale ai macchinari e alle linee esistenti in un dato impianto. Per un’azienda o un sito industriale, il rifasamento dell’impianto elettrico rappresenta un investimento a basso tempo di recupero (occorrono pochi mesi).


Soglie 2019 per l’energia reattiva:

Ogni anno l’AEEG definisce i valori per il calcolo delle penali per il prelievo di energia reattiva dalla rete. Le tariffe 2019 sono state introdotte, come già detto, dalla Delibera 671/2018/R/eel del 18 Dicembre 2018. Le soglie sono rimaste inalterate rispetto al provvedimento precedente, mentre risultano aumentati i corrispettivi per il prelievo di energia reattiva per utenti di media e bassa tensione (rispettivamente del 3% e del 2,7%). I corrispettivi per gli utenti di alta e altissima tensione, restano, invece inalterati.


Eccoli in dettaglio. Per le utenze in bassa tensione (BT) superiori ai 16.5 kW: - per energia reattiva compresa tra 33% e 75% della attiva: 0,744 centesimi di euro/kvarh;

- per energia reattiva oltre il 75% della attiva (F1, F2): 0,960 centesimi di euro/kvarh.

Per le utenze in media tensione (MT): - per energia reattiva compresa tra 33% e 75% della attiva (F1 e F2): 0,253 centesimi di euro/kvarh;

- per energia reattiva oltre il 75% della attiva (F1 e F2): 0,328 centesimi di euro/kvarh. Per le utenze in alta tensione (AT e AAT) oltre i 35kV: - per energia reattiva compresa tra 50% e 75% della attiva: 0,860 centesimi di euro/kvarh; - per energia reattiva oltre il 75% della attiva; 1,100 centesimi di euro/kvarh.

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