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Contatori Smart meter 2G, nuove regole da parte dell’Arera


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Le nuove regole volte anche a evitare il “Paese a due velocità”: sostanzialmente confermato il dco 100/2019, ma con due tappe per la sostituzione massiva (2025 e 2026)

L’Arera approva le nuove regole per la messa in servizio degli smart meter 2G relative al triennio 2020/2023, volte in particolare a evitare il rischio di un “Paese a due velocità”.


La delibera 306/2019 conferma nella sostanza il dco 100/2019 ma con due importanti differenze: l’esclusione dei distributori con meno di 100.000 punti di prelievo, a cui sarà dedicato un successivo provvedimento; l’accoglimento delle istanze degli operatori per una maggiore “flessibilità” riguardo alle scadenze, con un primo termine del 31 dicembre 2025 entro cui installare il 90% dei contatori e un secondo step sul 95% al 31 dicembre 2026.


L’avvio dei piani di messa in servizio dovrà avvenire al più tardi dal 2022.


Per evitare il citato rischio del “Paese a due velocità” (in cui parte degli utenti potrebbe accedere ai benefici garantiti dai sistemi di smart metering 2G con notevole ritardo rispetto ai circa 10 mln che già ne usufruiscono), alle imprese distributrici che devono ancora presentare all'Autorità il proprio piano di messa in servizio (Pms2) verrà applicata una nuova modalità di calcolo del “piano convenzionale”, tale da mantenere l’accorciamento di tre anni del gap attualmente esistente.


Il “piano convenzionale” (Pco2) costituisce il tetto massimo di misuratori 2G il cui costo può essere riconosciuto in un dato anno: se l'impresa supera tale tetto, l'eccedenza è riconosciuta negli anni successivi, secondo la “capienza” del Pco2. Tale meccanismo si fonda sulla necessità di contemperare il principio generale di non riconoscere costi di dismissioni anticipate volontarie di misuratori 1G, con l'opportunità di spingere le imprese a ottimizzare i piani di messa in servizio dei contatori 2G.


Confermati i meccanismi di controllo sull’avanzamento dei piani, anche se l’Arera accoglie la proposta di una franchigia maggiorata per le penalità applicabili al primo anno.


Venendo invece alle penalità per mancato rispetto dei livelli attesi di performance, queste partiranno dal 4° anno di ciascun Pms2 (“a maggior tutela degli utenti del servizio”, sottolinea l’Autorità) mentre nei primi tre anni si effettua il solo monitoraggio.


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